La recentissima Cass. sez. Tributaria del 28.02.2020, n. 5510 ha sancito che al consumatore/contribuente finale spetta solo l’azione civilistica di ripetizione e non già quella tributaria di rimborso, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 14 , 55 comma 1 e 56 del D.legs 504/1995 (Testo Unico Accise).
