GAZZETTA DI PARMA – INSERTO “ECONOMIA” – 21 giugno 2021
A seguito di una perquisizione dell’autorità di controllo, i titolari di alcuni esercizi commerciali siciliani che rivendevano false confezioni di “Cioccolato di Modica IGP” sono stati denunciati penalmente e rischiano la reclusione in carcere fino a 4 anni!
A seguito di una perquisizione della Guardia di Finanza di Ragusa, sono stati sequestrati 20 mila confezioni false di cioccolato di Modica, di cui almeno 6.000 recanti illecitamente la sigla IGP sulle confezioni, per un valore commerciale di oltre 50 mila euro. Per i titolari dei 6 esercizi commerciali è subito scattata una denuncia per frode nell’esercizio del commercio e per contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine di prodotto agroalimentare. Ora rischiano il carcere ed una multa piuttosto onerosa.
Frode nell’esercizio del commercio
Per quanto riguarda il primo reato attribuito ai commercianti siciliani, la frode nell’esercizio del commercio, è bene ricordare come questo sia regolato all’art. 515 del codice penale e rientri tra i delitti contro l’economia pubblica. Esso è finalizzato alla protezione sia del pubblico dei consumatori, che degli stessi commercianti ed è posto a tutela della libertà, della produzione e dello scambio di beni e servizi, nonché a protezione della fiducia nell’esercizio delle attività commerciali. Tale reato, punito con la reclusione fino a 2 anni e con una multa fino a Eur 2.065, si configura ogni qualvolta in un’attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico venga consegnato all’acquirente un bene diverso da quello inizialmente dichiarato o pattuito con il commerciante, ossia eterogeneo per origine, provenienza, qualità o quantità. Per quanto riguarda la volontà del soggetto di commettere un illecito, è sufficiente che colui che ponga in essere la condotta fraudolenta – sia esso il titolare di una ditta o di un esercizio commerciale o un suo dipendente o rappresentante – abbia la consapevolezza di vendere un prodotto effettivamente dissimile da quello richiesto (e pagato) dal consumatore. Nel caso del cioccolato sequestrato a Ragusa, per esempio, l’intento dei soggetti arrestati di commercializzare un cioccolato “di Modica” in realtà prodotto all’estero, avrebbe indotto numerosi consumatori a comprare quelle false confezioni di cioccolato modicano ad un prezzo di molto maggiore rispetto a quello di un normale cioccolato da scaffale non garantito per provenienza ed origine, consegnando ai clienti un prodotto diverso da quello auspicato così da perfezionare il reato di frode nell’esercizio del commercio.
Contraffazione di DOC/DOP/IGP
I titolari indagati non rischiano solo una denuncia per frode nell’esercizio del commercio: la Guardia di Finanza ha infatti riscontrato la presenza di circa 6.000 confezioni, di falso cioccolato di Modica su cui veniva riportata l’ingannevole dicitura “IGP”. Nella piena consapevolezza che quei prodotti non fossero realmente contraddistinti come Indicazione Geografica, i militari hanno quindi fermato gli odierni indagati accusandoli del reato di cui all’art. 517-quater del codice penale rubricato “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”. Tale norma, introdotta al fine di garantire una maggiore tutela ai diritti di proprietà industriale con la L. n. 99 del 2009, mira a sanzionare con la reclusione fino a due anni e con una multa fino ad Euro 20.000 chiunque, a fini di profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, offra in vendita diretta ai consumatori e metta in circolazione prodotti agroalimentari con indicazioni o denominazioni contraffatte (comma 2). L’art. 517-quater cp non richiede che l’origine del prodotto sia tutelata attraverso la registrazione di un marchio collettivo ai sensi della normativa nazionale e fornisce una tutela certamente più ampia di quella riconducibile all’art. 517 cp – “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” che punisce la messa in circolazione di prodotti con segni distintivi ingannevoli, in quanto non richiede che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, orientando la tutela verso gli interessi economici dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni.
Alla luce di quanto appena successo in Sicilia, il legislatore promette di intensificare i controlli sulla filiera agroalimentare e di punire duramente gli illeciti di questo tenore. Si prospettano tempi (ancora più) duri per coloro che contraffanno prodotti IGP/DOC/DOP…
FOCUS TECNICO
L’interpretazione estensiva della Cassazione sull’art 517 quater a tutela delle IG
Con la sentenza n. 49889 del 10 ottobre 2019, la Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione, chiamata a decidere su un provvedimento di sequestro di mosto di uve da tavola destinato alla produzione di aceto balsamico di Modena sebbene diverso da quello prodotto con specifici vitigni e secondo le previsioni del disciplinare di produzione, ha offerto un’analisi accurata della condotta tipica descritta all’art. 517 quater c.p. rubricato “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”. Nella stessa giurisprudenza, la corte Suprema ha anche statuito come sia possibile sostenere l’estensione della garanzia penalistica non solo all’indicazione IGP/DOP in sé e per sé considerata, ma anche alle indicazioni contenute nel relativo disciplinare e, pertanto, alle materie prime utilizzate (nonché al luogo di produzione, il metodo di ottenimento del prodotto costituenti contenuto minimo del disciplinare); ne deriverebbe che il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari sarebbe configurabile non solo nel caso di falsificazione (totale o parziale) del segno IGP/DOP, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione.
Francesco Maria Froldi
Quid Juris?- Studio Legale Associato