Reati alimentari a rischio abrogazione: il Governo Draghi corre ai ripari

GAZZETTA DI PARMA – INSERTO “ECONOMIA” – 22 marzo 2021

Con l’entrata in vigore della normativa di adeguamento al Regolamento UE 2017/625, il legislatore italiano ha abrogato alcune disposizioni sanzionatorie fondamentali per la tutela della salute dei consumatori, alcune delle quali furono introdotte nell’ordinamento giuridico italiano già nel 1888 da Re Umberto I.

D.Lgs. 27/21: nuove modalità di controllo sulla filiera alimentare

L’11 marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 27/21, entrato poi in vigore il 26 marzo 2021, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa italiana al Regolamento UE 2017/625 relativo ai controlli e alle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità nazionali sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e dei prodotti fitosanitari. La nuova normativa europea, direttamente recepita dal legislatore italiano, introduce il principio della classificazione del rischio nella programmazione dei controlli di sicurezza alimentare e sanità animale da parte delle autorità nazionali competenti, con particolare riferimento alle verifiche svolte presso le aziende di alimenti e mangimi (dai produttori primari ai rivenditori al dettaglio, oltre che presso ristoratori, selezionatori, coltivatori, allevatori e commercianti di animali e piante). Essa promuove, inoltre, nuove modalità di controllo da condursi nell’ambito della sicurezza alimentare in materia di O.G.M., di produzione e di etichettatura biologica, d’importazione di animali e merci agroalimentari e di molti altri prodotti venduti via web ed appartenenti alla filiera del Food&Beverages. La nuova normativa prevede che i “nuovi” controlli siano basati su fattori di rischio predeterminati e siano effettuati senza preavviso agli operatori del settore; le informazioni acquisite potranno poi essere facilmente condivise con le rispettive autorità nazionali dell’UE al fine di rafforzare la
cooperazione e l’assistenza amministrativa tra i 27 Paesi europei. Tale d.lgs. ha però creato non poca preoccupazione tra imprenditori e consumatori.

L’abrogazione di alcuni reati ed i rischi per i consumatori

Ma andiamo con ordine. Nel 1888, il Re d’Italia Umberto I introdusse nel nostro ordinamento giuridico alcuni specifici reati in ambito alimentare: tali reati prevedevano che chiunque vendesse o somministrasse ai propri clienti sostanze guaste, insalubri o comunque nocive avrebbe potuto essere punito con una multa e con la carcerazione fino a 6 mesi. A partire da quel lontano 1888, dunque, l’Italia si erge sul panorama internazionale come un Paese attento alla qualità dei prodotti alimentari compravenduti e alla salute dei consumatori. Tuttavia,
dopo quasi un secolo e mezzo, il nostro Paese ha rischiato di tornare sui suoi passi; con l’approvazione parlamentare del d.lgs. 27/21, infatti, sono state abrogate la L. 283/62 ed il DPR 327/8, ossia due tra le più importanti previsioni normative divenute famose per avere effettivamente introdotto nell’ordinamento giuridico italiano numerosi reati sanzionanti la vendita dei prodotti alimentari fabbricati con sostanze di qualità scadente, in cattivo stato di conservazione, alterati, adulterati o comunque nocivi per la salute, dei prodotti contenenti additivi e coloranti vietati e di quelli invasi da parassiti o contenenti al loro interno fitofarmaci vietati. Seppur abrogate, queste norme non sono però state sostituite dal legislatore nel dettato del recente d.lgs. 27/21, lasciando così aziende e consumatori sprovvisti di un’adeguata disciplina sanzionatoria contro la commercializzazione di alimenti deperiti e insalubri. Tale mancata previsione sostitutiva non è di poco conto, dal momento che circa il 70% dei reati alimentari oggi contestati ineriscono specificatamente ai reati previsti dalla L. 283/62 e che, a seguito della sua recente abrogazione, rischiano di restare impuniti.

Il Governo corre ai ripari

Alla luce delle forti critiche espresse dalle associazioni di categoria (non solo dei consumatori, ma anche di giuristi ed economisti) relative vuoto legislativo creatosi con l’approvazione parlamentare del d.lgs. 27/21 nell’ambito dei reati agroalimentari, il 19 marzo 2021, il Consiglio dei ministri ha emanato d’urgenza uno specifico Decreto Legge pochi giorni prima l’effettiva entrata in vigore del d.lgs 27/21 allo “scopo di evitare l’effetto abrogativo di tutte le disposizioni di carattere penale e amministrativo di cui alla L. 30 aprile 1962 n. 283, realizzato con Decreto Legislativo 27/2021, nonché di alcuni articoli del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”. Ma, la fretta, si sa, è cattiva consigliera, ed il tentativo del Governo di correre urgentemente ai ripari, seppur abbia impedito la totale abrogazione di alcune fattispecie incriminatrici,
ha generato nuove problematiche interpretative: tra le più importanti, la difficoltà per gli addetti ai lavori di individuare con sufficiente precisione le disposizioni effettivamente abrogate del DPR 327/80 e quelle, invece, ancora vigenti e la mancata introduzione di rimedi giuridici capaci di garantire un equo contraddittorio tra le aziende e le autorità preposte durante le procedure di accertamento e controllo. Non rimane da sperare, quindi, che il Parlamento introduca – in sede di conversione di Legge – le più opportune modifiche al Decreto Legge del Governo al fine di garantire alle industrie alimentari e ai consumatori un’adeguata e precisa tutela sanzionatoria contro i sempre più numerosi reati alimentari.

Francesco Maria Froldi
Quid Juris?- Studio Legale Associato

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