Introduzione
L’azione revocatoria di natura ordinatoria ex artt. 66 Legge Fallimentare e 2901 Codice Civile, esercitabile dal curatore è destinata a tutelare la garanzia patrimoniale di tutti i creditori presenti e futuri dell’imprenditore, senza dover distinguere tra atti negoziali posteriori o anteriori al sorgere del credito altrui, in quanto l’unico pregiudizio possibile da arginare è costituito dal fatto che l’atto fraudolento abbia determinato o aggravato l’insolvenza del debitore, gravando sul curatore la prova che l’atto impugnato abbia inciso sulla insolvenza del debitore, nonché la prova delle consapevolezza in capo al debitore e al terzo della determinazione del pregiudizio stesso.Continua a leggere l'articolo
