Introduzione
L’azione revocatoria di natura ordinatoria ex artt. 66 Legge Fallimentare e 2901 Codice Civile, esercitabile dal curatore è destinata a tutelare la garanzia patrimoniale di tutti i creditori presenti e futuri dell’imprenditore, senza dover distinguere tra atti negoziali posteriori o anteriori al sorgere del credito altrui, in quanto l’unico pregiudizio possibile da arginare è costituito dal fatto che l’atto fraudolento abbia determinato o aggravato l’insolvenza del debitore, gravando sul curatore la prova che l’atto impugnato abbia inciso sulla insolvenza del debitore, nonché la prova delle consapevolezza in capo al debitore e al terzo della determinazione del pregiudizio stesso.
I presupposti dell’azione revocatoria
Tre sono i presupposti necessari affinché possa azionarsi una revocatoria in sedie giudiziale:
- Scientia damni, ossia la (agevole) conoscibilità dello stato di insolvenza del debitore, desumibile dall’esistenza di passività anteriori all’atto revocando (risultanti ad esempio dai bilanci depositati annualmente o non depositati affatto, da sentenze di condanna rimaste inadempiute, azioni esecutive, protesti). La scientia damni corrisponde quindi all’atteggiamento soggettivo del debitore, per gli atti a titolo gratuito, e del terzo acquirente, per gli atti a titolo oneroso, che deve essere presente al momento della stipulazione dell’atto. Ciò che conta, invero, non è l’ordine in cui si succedono i singoli atti con i corrispondenti specifici effetti estintivi delle obbligazioni, bensì l’effetto finale della complessiva operazione, risultante dal collegamento dei singoli atti, e le sue caratteristiche appena dette.
- Eventus damni, ossia la compromissione della consistenza patrimoniale della società poi fallita, bastando il compimento di un atto che renda più incerto e difficile il soddisfacimento del credito, e che ben può consistere tanto in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, quanto in una modificazione qualitativa, come accade a fronte del denaro derivante da una compravendita (cfr. Cass. 19207/2018). Il pregiudizio alle ragioni creditorie non deve comportare la prospettiva di un danno effettivo ed attuale, bastando che, in conseguenza dell’attività dispositiva posta in essere dal debitore, si profili un semplice pericolo concreto che questi non adempia all’obbligazione in precedenza assunta e che l’azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (cfr: Tribunale Arezzo, 04/12/2018, n. 1135).
- Partecipatio fraudis, ossia la consapevolezza del debitore e del terzo di arrecare un pregiudizio agli interessi dei creditori ovvero la previsione di un mero danno potenziale, restando irrilevante tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore, quanto la specifica relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr. Cass. 13343/2015). La prova della “partecipatio fraudis” del terzo necessaria ai fini dell’accoglimento della azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzione semplici, compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. L’apprezzamento di tali presunzioni è devoluto al giudice del merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato (Cassazione civile, sez. III, 03/10/2013, n. 22591 e in ugual senso Cassazione 18/01/2019, n.1286).
La posizione del terzo
In sostanza, l’azione revocatoria avente ad oggetto l’inefficacia di un atto a titolo oneroso successivo al sorgere dei crediti ha quale unica condizione per il suo esercizio la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. A tal fine non è necessaria la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione, invece richiesta qualora quest’ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Cass. 5 luglio 2013, n. 16825).
Il terzo deve essere a conoscenza del fatto che il proprio debitore abbia già assunto obbligazioni verso terzi e che, in conseguenza, l’atto revocando possa nuocere in concreto ai creditori dello stesso, non essendo di contro sufficiente la semplice consapevolezza che l’atto medesimo comporti una semplice alterazione, in senso peggiorativo, del patrimonio del suddetto debitore (Cass. 27/09/2018 n.23326). Ove così non fosse, l’inefficacia dell’atto dipenderebbe dalla conoscenza, da parte del creditore, del solo fatto che esso possa nuocere al disponente: laddove, al contrario, l’azione revocatoria ha la funzione di tutelare il creditore contro gli atti dispositivi che sono in grado di porre in pericolo la garanzia patrimoniale del debitore, sicché la scientia damni non può che essere correlata a tale ragione di pregiudizio, la quale implica la conoscenza del terzo, ancorché generica, dell’esposizione debitoria del disponente (che è suo debitore) nei confronti di altri.
La sentenza di accoglimento della domanda revocatoria
La sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o sia fallimentare, in forza di un diritto potestativo comune, al di là delle differenze esistenti tra le medesime, ma in considerazione dell’elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva, in quanto modifica “ex post” una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale di garanzia patrimoniale.
