MALPRACTICE MEDICA E L’ONERE DI PROVA GRAVANTE SUL PROFESSIONISTA SANITARIO

SECONDO LA SUPREMA CORTE SPETTA AL MEDICO PROVARE CHE NON CI SIANO LEGAMI TRA IL TRATTAMENTO SANITARIO E IL PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE

In un momento particolarmente difficile per la nostra quotidianità minacciata dal pericolo di un virus di cui sappiamo ancora ben poco, riteniamo importante ricordare una importante sentenza del 2017 che ha chiarito in modo inequivocabile quali siano i limiti della responsabilità medica nel caso in cui un intervento di “routine” abbia aggravato le condizioni di salute del paziente.

Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile, Sentenza 13 ottobre 2017, n. 24074

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Progettualità genitoriale e consenso informato nella fecondazione eterologa

La fecondazione eterologa è una forma di procreazione medicalmente assistita (PMA) che consiste in un programma di fecondazione in vitro utilizzando gameti, spermatozoi od ovociti estranei alla coppia interessata alla nascita.

Nell’ordinamento giuridico italiano, la disciplina normativa sulla fecondazione eterologa è stata regolamentata nella legge 40/2004 che ha imposto per la prima volta nel nostro ordinamento un espresso divieto di ricorrere a “tecniche di procreazione medicalmente assistita” (Art 4, comma 3). L’approvazione della legge 40/2004 portò l’opinione pubblica e gli stessi giuristi ad interrogarsi sulla eccessiva rigidità della normativa alla luce della lettura giurisprudenziale che veniva data dai giudici italiani e che sanciva come unica modalità di procreazione permessa dalla normativa italiana la naturale unione sessuale tra soggetti fertili (escludendo così tutti i soggetti naturalmente non fertili alla possibilità di procreare).

Solo 10 anni più tardi, con la sentenza n. 162 del 2014 la Corte Costituzionale ha adottato una lettura costituzionalmente orientata della Legge 40/2004, derogando all’assoluto divieto che sembrava essere stato sancito dalla normativa. I Giudici della corte Suprema hanno infatti affermato che la fecondazione eterologa come tecnica di PMA è permessa a tutte quelle coppie che, cumulativamente: (a) soddisfano i requisiti stabiliti dall’art. 5 della Legge 40/2004, ossia i cui soggetti coinvolti siano maggiorenni di sesso diverso, coniugati o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”, (b) sono affette da patologie che possano causare sterilità o infertilità assoluta o irreversibile di almeno uno dei componente della coppia.Continua a leggere l'articolo