Cessioni gratuite con detrazione.

Obiettivo:
-favorire il recupero e la donazione delle eccedenze a scopo solidale e sociale, destinandole ai poveri e ai bisognosi;
-cercare di limitare l’impatto negativo sull’ambiente e sulle risorse naturali promuovendo il riuso e il riciclo dei prodotti;
-contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dello spreco alimentare;
-investire energie sull’attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione delle istituzioni e dei consumatori, soprattutto i più giovani.
Modalità: gli operatori del settore alimentare (Osa) possono cedere a titolo gratuito le eccedenze alimentari alle organizzazioni che si occupano di distribuirle agli indigenti senza alcuno scopo di lucro (Onlus). Le organizzazioni devono destinare le eccedenze prioritariamente al consumo umano, e solo se non idonee al consumo umano possono essere destinate al consumo animale o al compostaggio. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli da parte dei soggetti cessionari viene effettuata sotto la loro responsabilità, nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza alimentare.
Gli alimenti possono essere ceduti anche oltre il termine minimo di conservazione purché l’imballaggio primario sia integro e siano state rispettate idonee condizioni di conservazione.
I prodotti da forno che non richiedono refrigerazione e restano invenduti entro le 24 ore successive alla produzione sono considerati eccedenze alimentari e non idonei alla rivendita nei negozi e nei supermercati: possono quindi essere donati a soggetti cessionari.
I menzionati soggetti, possono cedere gratuitamente a soggetti “donatari” le eccedenze di prodotti beneficiando dell’esenzione ai fini IVA e delle imposte sui redditi.
I prodotti così ceduti vengono considerati come beni distrutti ai fini Iva, con conseguente diritto del cedente alla totale detrazione.
La nuova normativa contiene, dunque, disposizioni di carattere tributario e finanziario che semplificano la vita alle aziende che destinano prodotti alle onlus. In più potranno essere ceduti a titolo gratuito anche i prodotti agricoli che restano sul campo; così come le rimanenze di attività promozionali, i prodotti che stanno per scadere e quelli che non sono idonei alla vendita per alterazioni dell’imballaggio, ma che comunque si sono ben conservati. Il pane, ovvero i prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi (anche della grande distribuzione), i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata (inclusi gli agriturismi) e la ristorazione collettiva.
E i ristoranti potranno preparare per i clienti le cosiddette “doggy bag“.
Affinché trovino applicazione i benefici fiscali, le cessioni gratuite devono essere effettuate ad ONLUS o ad enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, cd. “soggetti donatari”.
I soggetti donatari, a loro volta, devono destinare i prodotti ricevuti a finalità di solidarietà sociale o al recupero in modo da limitare gli impatti negativi sull’ambiente. In particolare:
le eccedenze alimentari idonee al consumo umano, devono essere destinati, in forma gratuita, prioritariamente a favore di persone indigenti;
le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano, possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.
Inoltre, il donatario deve effettuare un’apposita , da conservare agli atti dell’impresa cedente, con l’indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali, ne realizzi l’effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro.

Avv. Sara Reverberi