Definizione e normativa
Telecom, Fastweb, Eolo…Chi non ha mai usato un Internet Service Provider?
Con il termine di Internet Service Provider (ISP) si vogliono indicare tutte quelle aziende che erogano un servizio in grado di garantire l’accesso ad Internet a tutti quegli utenti che hanno stipulato un contratto con l’azienda stessa. In altre parole, l’internet service provider è l’azienda con cui il cliente ha stipulato un contratto di navigazione su web alla quale ogni mese paga un canone per poter avere accesso ad internet tramite modem/router.
La normativa di riferimento per la è la Direttiva del 8 giugno del 2000, più comunemente conosciuta come “Direttiva sul commercio elettronico – 2000/31/CE”, recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n. 70 del 2003. La Direttiva europea non impone al provider né l’obbligo generale di sorveglianza né, tanto meno, l’obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Ciò non di meno la stessa direttiva non inquadra gli ISP Internet Service Provider quali meri fornitori di un servizio di accesso alla rete: essi sono infatti tenuti ad informare prontamente degli illeciti rilevati le autorità competenti e a condividere con le stesse ogni informazione che possa aiutare a identificare l’autore della violazione. In caso di mancata collaborazione con le autorità fa sì che gli stessi providers vengano ritenuti civilmente responsabili dei danni provocati.
La responsabilità dei servizi di mere conduit e caching
Per quanto attiene alla specifica responsabilità degli ISP, questi ultimi non possono ritenersi responsabili per le attività illecite condotte da terzi tramite la piattaforma ISP qualora questa si limiti a demandare al trasgressore servizi di “mere conduit” (art. 12 Direttiva, ossia prestatori di semplice veicolazione dati), di “caching” (art. 13 Direttiva, ossia prestatori di servizi di memorizzazione temporanea) o di “hosting” (art. 14 Direttiva, prestatori di servzi di memorizzazione dell’informazione) alla luce del fatto che, secondo la normativa comunitaria, gli ISP non sono sottoposti ad alcun obbligo di sorveglianza, salvo eccezioni espressamente enunciate.
Le deroghe alla responsabilità stabilita nella Direttiva riguardano esclusivamente il caso in cui l’attività di prestatore di servizi della società dell’informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire l’accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono veicolate (mere conduit) o temporaneamente memorizzate (caching)le informazioni messe a disposizione da terzi e che, questo, sia fatto al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione. Siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell’informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate.
Non può beneficiare delle deroghe in materia di responsabilità previste per le attività di “mere conduit” e “caching” il prestatore che deliberatamente collabori con un destinatario del suo servizio al fine di commettere atti illeciti non limitandosi alle attività di semplice trasporto e di “caching” (Considerando 44 Direttiva). Così come affermato dalla recente giurisprudenza della Cassazione, l’illiceità del contenuto dell’informazione deve essere manifesta e ragionevolmente constatabile secondo il criterio dell’ordinaria diligenza dell’operatore economico (Cass. 7708/2019 – RTI vs Yahoo).
La responsabilità degli hosting provider
Queste deroghe alla responsabilità degli ISP non sono invece sufficienti per esimere gli ISP dalla responsabilità nel momento in cui questi svolgano un’attività di memorizzazione durevole (hosting). Secondo la normativa, infatti, il prestatore di un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto che queste si sostanzino in attività illecite.
In tal caso, l’ISP si dimostra non-responsabile qualora non sia effettivamente al corrente del fatto che l’attività o l’informazione sia illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendano manifesta l’illegalità della stessa attività o informazione. Ciò detto, occorre qui ricordare dunque che la dottrina prima, la giurisprudenza poi, hanno delineato l’applicazione del criterio dell’effettiva conoscenza e non della mera conoscibilità: “…Non sarà quindi sufficiente dimostrare che l’ISP avrebbe potuto conoscere (conoscibilità), essendo invece necessario che sia fornita la dimostrazione dell’effettiva conoscenza (conoscenza)…”.
La conoscenza dell’ISP può essere provata con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la comunicazione dell’illecito secondo il sistema di presunzione semplice ex art 1335 c.c., sempre che tale comunicazione possa ritenersi sufficiente a consentire al destinatario (l’ISP) la comprensione e l’identificazione dei contenuti illeciti di cui trattasi. Non è necessaria una diffida formale per provare l’avvenuta comunicazione all’ISP, bensì una mera “comunicazione o notizia della lesione di un diritto” a cui deve immediatamente seguire la rimozione delle informazioni illecite o la disabilitazione dell’accesso alle medesime da parte dell’ISP.
Indipendentemente dai servizi svolti dagli ISP, questi ultimi devono comunque ritenersi sempre responsabili se, qualora richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, questi non abbiano agito prontamente per impedire l’accesso al contenuto illecito, ovvero qualora, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne immediatamente l’autorità competente (art. 17, comma 3 D. Lgs. 70/2003).
