Lo Studio Quid Juris? risponde alle domande dei lettori in materia di legislazione agroalimentare.
GAZZETTA DI PARMA – INSERTO “ECONOMIA” – 22 Giugno 2020
Lo Studio Legale Associato Quid Juris? tratta della normativa nazionale ed europea in materia di certificazioni biologiche e chiarisce alcuni requisiti necessari per potere utilizzare il logo “Bio” sui prodotti agroalimentari.
Il trend dell’acquisto di prodotti biologici da parte dei consumatori è infatti in costante crescita in Italia e all’estero e neanche il lockdown ne ha rallentato la vendita. I prodotti biologici hanno registrato un incremento delle vendite del +19.6% nella GDO, con picchi fino al +23.7% nei discount e di + 26.2% nei piccoli supermercati di quartiere.
Seppur noti ai produttori i vantaggi della certificazione “Bio”, è però importante ricordare che tale certificazione non è un semplice “bollino” burocratico, bensì richiede l’adesione a particolari requisiti.
La normativa
L’agricoltura biologica è un metodo di produzione legato alla coltivazione di vegetali e all’allevamento di animali e ammette il solo impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo invece l’utilizzo di sostanze di sintesi chimica come concimi, diserbanti o insetticidi.
L’agricoltura biologica si fonda su una specifica normativa disciplinata a livello europeo dal Reg. CE n. 2007/834 – che dal 1 gennaio 2021 sarà sostituito dal Reg. UE 2018/848 – e dal Reg. CE n. 2008/889. Questi regolamenti stabiliscono le norme relative alla produzione biologica, alla certificazione, all’etichettatura ed ai controlli delle autorità sulla filiera.
Per quanto concerne la normativa nazionale, invece, si fa riferimento al D. Lgs n. 20 del 23.02.2018 recante disposizioni di armonizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, oltre che al Decreto MiPAAF del 18.07.2018 recante le disposizioni per l’attuazione dei regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.
La certificazione “Bio”
La certificazione biologica si ottiene quando il sistema di produzione è conforme ai requisiti del Regolamento CE 834/2007 ed interessa l’intera catena produttiva, garantendo al consumatore la conformità del prodotto ai requisiti legislativi in materia di agricoltura biologica.
Per ottenere la certificazione, l’azienda produttrice ha l’obbligo di sottoporsi a verifica da parte di un organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF e deve provare l’ottemperanza ai rigidi requisiti previsti dalla Legge: nel caso dei prodotti biologici vegetali, nelle colture non dovranno impiegarsi OGM, fertilizzanti sintetici o sostanze chimiche (pesticidi o antibiotici), e le stesse devono essere assoggettate alla c.d. “rotazione delle colture”, mentre per i prodotti biologici di origine animale il produttore dovrà prestare particolare attenzione al benessere del bestiame, alla loro alimentazione, al pascolo in ambienti aperti.
Una volta ottenuta la certificazione, i produttori potranno apporre il logo del biologico nell’etichetta, nelle presentazioni e nelle pubblicità di tutti i prodotti risultati conformi ai requisiti del Regolamento CE 834/2007, oltre che sugli imballi dei prodotti costituiti unicamente (o quasi) da ingredienti biologici, come indicazione di garanzia e sicurezza per i consumatori.
A titolo di completezza, si ricordi inoltre che resta possibile condurre un’azienda in parte ad agricoltura biologica e in parte ad agricoltura convenzionale, purché con i due metodi si coltivino piante di varietà diverse e facilmente distinguibili.